Istruzione Parentale
Per istruzione parentale si fa riferimento alla scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale, devono presentare formalmente l’intenzione di avvalersene all’istituzione scolastica in cui risultano iscritti i figli o quella più vicina al luogo di residenza, rilasciando al Dirigente scolastico un’apposita dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale, come prevede il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111, comma 2, “Testo unico sull’Istruzione”.
Tale dichiarazione va rinnovata anno dopo anno, per confermare preventivamente l’intenzione di avvalersene ad ogni anno scolastico.