Consulenti e collaboratori
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIRANO
Via Pedrotti 17 – 23037 TIRANO (SO)
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REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
nella seduta del 27 aprile 2016 – delibera n. 2
Prot. n. 2123/A6 del 28/04/2016
DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI E PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
Si esprime parere favorevole alle offerte di sponsorizzazione, in particolare alla richiesta di un contributo a privati, in particolare negozianti, esponenti della realtà commerciale locale ai quali
viene offerto uno spazio pubblicitario sul giornalino scolastico e inoltre a eventuali richieste di
sostegno economico a particolari progetti della scuola previsti nel Piano dell’offerta formativa
a) CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI
Non ne sono previsti
b) UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA, DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
L’utilizzo delle palestre e delle aule non adibite per l’attività curriculare è subordinato alle seguenti condizioni:
- Uso in orario extrascolastico secondo fasce orarie fissate dall’Istituto
- Effettuazione di un’accurata pulizia dopo l’uso
- Rispetto ed uso appropriato dell’ambiente scolastico e delle attrezzature in esso contenute, anche in riferimento alle norme di sicurezza, previa assunzione di responsabilità per gli eventuali danni arrecati.
- Per le aule attrezzate (es. aula informatica)si esaminerà di volta in volta la richiesta.
- L’auditorium è amministrato direttamente dal Comune
- Pronta segnalazione al Comune e alla Scuola di disfunzioni riscontrate o di altri elementi ritenuti significativi sotto il profilo della sicurezza
c) CONVENZIONI RELATIVE A PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E
DEGLI ALUNNI PER CONTO TERZI
Si fa riferimento al disposto della normativa vigente, che prevede la richiesta di autorizzazione
da parte del personale della scuola che intende svolgere prestazioni occasionali presso altre
scuole o Enti (es. attività di formazione e aggiornamento, consulenza, ecc.).
d) ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
DIDATTICHE O PROGRAMMATE A FAVORE DI TERZI
Al momento non si prevedono tali attività.
e) ACQUISTO E ALIENAZIONE DI TITOLI DI STATO
Al momento la scuola non possiede titoli di Stato.
f) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI
ATTIVITA’ ED INSEGNAMENTI
Art. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
L’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla programmazione dell’offerta formativa, l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell’insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 – PRIORITA’ DI SCELTA
La selezione dell’esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:
attraverso la ricerca tramite bando interno tra personale interno dell’istituzione scolastica
attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche, tra reti di scuole e/o amministrazioni statali
attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali, fondazioni e cooperative che ne garantiscano la specifica professionalità
Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica.
Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici.
Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE
Dell’avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione per 10 giorni nell’albo dell’istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.
L’avviso, di massima, dovrà contenere
l’ambito disciplinare di riferimento
il numero di ore di attività richiesto
la durata dell’incarico
l’importo da attribuire all’esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri
adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo
alla prestazione da svolgere
le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
Il Dirigente Scolastico può anche ad ogni inizio anno fare un bando interno in cui richiede la disponibilità ad essere chiamati quali esperti interni sulle varie progettualità ai sensi delle specifiche competenze.
Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI
I candidati o le società, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria e maturata esperienza nel settore in caso di stipula di contratti d’opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, della formazione o dell’attività informatica.
Il requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria non deve essere inserito nel contratto che l’Istituzione scolastica stipula con una società o con una associazione esterna. Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno e non persona fisica. L’associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che l’Istituzione scolastica ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto.
Tuttavia, l’Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l’associazione utilizzerà per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.
Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:
a) Titolo di studio o equivalenti
b) Curriculum del candidato con:
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- Esperienze metodologico-didattiche
- Attività di libera professione nel settore
- Corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto
- Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto e con altre scuole
c) Specifiche esigenze individuate dal progetto per cui si chiede il supporto di un esperto, che saranno valutate volta per volta dal Dirigente Scolastico.
Art. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Al fine di determinare il compenso, il Dirigente Scolastico farà riferimento:
a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del contratto di incarico
b) in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;
c) compensi forfettari compatibili con le risorse finanziarie dell’istituzione scolastica ove più convenienti all’Amministrazione. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori Il compenso è omnicomprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione (fattura, nota di credito, fogli presenze, ecc.) corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente, dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, o su sua delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 4.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:
a) abbiano già lavorato senza demerito nell’ Istituto scolastico o più in generale nella Pubblica Amministrazione
b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti
c) abbiano presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola
Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel bando per garantire la massima trasparenza della procedura.
È fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003.
Art. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO/INCARICO
Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto/incarico. Il contratto/incarico deve essere redatto sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
Il contratto/incarico deve avere, di norma, il seguente contenuto:
- le parti contraenti
- l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle
- prestazioni richieste)
- la durata del contratto/incarico con indicazione del termine iniziale e finale
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso
- luogo e modalità di espletamento dell’attività
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa dellaprestazione effettuata
- l’acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Istituto dei risultati dell’incarico
- le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il
- collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non
- svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione
- allo stato di avanzamento della prestazione
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Sondrio
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano
- la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione
- l’informativa ai sensi della privacy
La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
I contratti disciplinati dal presente regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili.
Art. 8 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna
Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendentidi altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.
g) PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI
L’istituto è autorizzato ad aderire a eventuali progetti internazionali che comportano assegnazione di risorse per acquisti e fornitura di materiali, beni e servizi e per l’effettuazione di attività rientranti nel piano dell’offerta formativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera consultazione.